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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

IMPRESA FAMILIARE

Per familiari si intendono.
a) il coniuge;
b) i parenti entro il 3° grado;
c) gli affini entro il 2° grado; e per impresa familiare quella in cui collaborano questi familiari.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

DIRITTI DEI FAMILIARI

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato:
a) al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia
b) alla partecipazione agli utili dell'impresa;
c) alla partecipazione dei beni acquistati con tali utili;
d) alla partecipazione all'avviamento.

PARTECIPAZIONI

Il diritto di partecipazione è trasferibile soltanto a favore dei familiari sopra indicati.
Può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro od in caso di cessione dell'azienda.
Il pagamento può avvenire in più annualità determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

DECISIONI

Le decisioni concernenti:
a) l'impiego degli utili e degli incrementi;
b) la gestione straordinaria;
c) gli indirizzi produttivi;
d) la cessazione dell'impresa;
sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa.
I familiari che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

DIVISIONE EREDITARIA O CESSIONE DELL'AZIENDA

I partecipi dell'impresa familiare hanno diritto di prelazione sull'azienda.
Si applica, nei limiti in cui è compatibile l'art. 732 c.c. qui in appresso riportato:
"Il coerede che vuol alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, e notificare la proposta di alienazione indicandone il prezzo agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti eguali".

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