|
ADEMPIMENTI RELATIVI AL CODICE FISCALE
Per tutti gli atti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 605/73 come modificato dal D.P.R. 784/76 obbligatorio dal 1gennaio 1978 l'indicazione del numero di codice fiscale. Le concessioni, autorizzazioni e licenze commerciali (cfr. lett. e) art 6 del D.P.R. 784/76) e le iscrizioni presso i registri delle ditte e gli albi degli artigiani tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura eseguite, in base a domande presentate anteriormente al 1gennaio 1978 e che esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrate su richiesta dei soggetti beneficiari con l'indicazione del numero di codice fiscale. Tale obbligo va assolto entro il 31 gennaio 1979 come da legge 784/76 (art. 21) modificata dalla legge 289/79 (art. 2). |