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DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. D.P.R. 28 OTTOBRE 1972 N° 641
RISCOSSIONE DELLE TASSE art. 2
L'obbligo del pagamento delle tasse è legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento. In proposito l'art. 2 indica le varie specie di tassa alle quali l'atto amministrativo può essere assoggettato dal momento della sua formazione e fino a che duri la sua efficacia.
- la tassa di rilascio è dovuta quando viene emanato l'atto e che essa va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato.
- la tassa di rinnovo grava sugli atti che, giunti alla scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
- la tassa per il visto e quella per la vidimazione debbono essere corrisposte al momento dell'espletamento delle indicate formalità.
MODALITA' DI PAGAMENTO art. 3
Le tasse si corrispondono in conformità a quanto gli importi e voci previste dalla tariffa di cui al D.M. 20.8.92: a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato; b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.
COMPETENZE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI Art. 10
Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni (comprese quelle costituenti reato) l'articolo in oggetto, stabilisce che l'attribuzione delle facoltà compete, oltre agli ufficiali, sottoufficiali e militari della Guardia di Finanza, anche ai funzionari del Ministero delle finanze specificatamente designati nonchè ai funzionari e impiegati degli uffici finanziari.
RICORSI AMMINISTRATIVI Art. 11
Le controversie relative all'applicazione delle tasse e delle sopratasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse e delle soprattasse superi le lire centomila. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse e delle soprattasse superi le lire centomila. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, n. 2 e 3, del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
AZIONE GIUDIZIARIA Art. 12
Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.
DECADENZE E RIMBORSI Art. 13
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso. Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. A commento dell'accennato articolo si specifica che, come precisato con risoluzione 9 agosto 1979, n. 321547, per poter conseguire il rimborso delle tasse indebitamente versate è necessario corredare la relativa domanda del polizzino originale di versamento in c/c postale. Tale principio è stato ribadito con risoluzione 2 febbraio 1985 n. 345189. Sul punto l'Avvocatura gen. dello Stato, con nota n. 34018 del 30 agosto 1984, ha fra l'altro osservato: "la prova consiste evidentemente nella esibizione dell'originale del bollettino o di atti di equivalente forza probatoria (copia autentica, attestazione dell'ufficio postale nel caso di smarrimento), fermo rimanendo che quando - come nella specie - il contribuente, pur non disponendo di tali documenti, sia in condizione di precisare gli estremi esatti del versamento, potrebbe essere opportuna la verifica nella propria documentazione da parte dell'Amministrazione (ai fini di conseguire per tale via la prova del versamento), tenuto conto che in un eventuale giudizio che il contribuente andasse a promuovere contro l'Amministrazione, l'indicazione degli estremi del versamento abiliterebbe il giudice a disporre d'ufficio ex art. 210 c.p.c. la esibizione del relativo documento da parte della stessa Amministrazione, con conseguente acquisizione della prova di una condanna di restituzione. Con risoluzione 5 giugno 1979, n. 320878, sono state riconosciute legittime le richieste di rimborso di tributi pagati in forza di decreti legge non convertiti. Ciò in quanto detti provvedimenti perdono efficacia "ex tunc" (salvo che non sia prevista la sopravvivenza delle disposizioni nella legge di conversione di un successivo decreto legge riproposto).
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