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AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
Le autorizzazioni di polizia si caratterizzano per due aspetti fondamentali: sono rilasciate sulla base del possesso di specifici requisiti soggettivi da parte dei richiedenti, al contrario delle autorizzazioni comunali in cui la valutazione dell'elemento oggettivo (ubicazione dei locali, criteri di equilibrio stabiliti dai piani, ecc) ha carattere prevalente; non possono essere trasmesse ad altri (al contrario di quanto avviene per le autorizzazioni comunali) nè possono dare luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione nonchè a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Infine le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno con decorrenza dal giorno del rilascio. |