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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

L'AUTOCERTIFICAZIONE

Con la Legge 127 del 97 e il DPR 403 del 98 l'amministrazione pubblica riconosce finalmente tutta l'autorità che merita il cittadino, d'ora in poi l'autocertificazione non deve essere autenticata. E la firma diventa, di per sè, una garanzia.
In più, niente bollo, non si deve più pagare per avvalorare quello che si afferma.
Inoltre, l'autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.
La riservatezza viene tutelata perchè i certificati possono contenere solo le informazioni strettamente necessarie.
L'autocertificazione del resto non è una novità, da più di trent'anni, infatti (legge 15/68), è possibile ottenere un certo numero di atti e certificati firmando una dichiarazione sostitutiva, come:

  • luogo e data di nascita
  • esistenza in vita
  • residenza
  • stato di famiglia
  • stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a)
  • nascita del figlio
  • morte del coniuge, dei genitori, dei figli, etc.
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

La nuova legge (L.127 del '97 e il DPR n. 403 del '98) ha allargato le possibilità di autocertificazione ad altri stati, fatti e qualità, come:

  • il titolo di studio
  • il reddito
  • l'assolvimento degli obblighi contributivi
  • il numero del codice fiscale e della Partita IVA
  • lo stato di disoccupazione
  • se si è pensionato
  • se si è casalinga
  • la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche, di tutore, curatore e simili
  • se si sono adempiuti gli obblighi militari
  • l'assenza di condanne penali
  • tutti i dati sullo stato civile

L'autocertificazione può essere presentata anche da un'altra persona, inoltre si può inviare via fax o per posta.
L'autocertificazione è possibile anche per chi non può o non sa firmare. Per raccogliere l'autocertificazione di chi ha un impedimento fisico (ma è in grado d'intendere e di volere) o è analfabeta, è sufficiente che l'impiegato allo sportello accerti l'identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell'impedimento.
L'interessato non ha neppure bisogno di cercare testimoni, perchè la loro firma non è più necessaria.

Per i cittadini dell'Unione Europea le modalità dell'autocertificazione sono quelle previste per i cittadini italiani. Per tutti gli altri la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

L'autocertificazione è utilizzabile solo ed esclusivamente nel rapporto con le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici. I privati (come le banche, le assicurazioni, ecc.) non sono tenuti ad accettarla.

Può anche capitare che non si possa o non si voglia utilizzare l'autocertificazione, in questo caso si può chiedere che i documenti vengano acquisiti d'ufficio direttamente dall'amministrazione, è sufficiente indicare qual è l'amministrazione che li detiene.

Per l'acquisizione d'ufficio i documenti o i certificati possono:

  • essere sostituiti da qualunque documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.
  • essere trasmessi via fax o con altri mezzi telematici e informatici idonei a garantire la certezza della fonte di provenienza, come la posta elettronica.

Non c'è neppure bisogno di inviare successivamente il documento in originale.

L'esibizione di un documento d'identità valido, in virtù dei dati che contiene (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile), ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
La legge prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso l'acquisizione della fotocopia non autenticata del documento.

Comuni, Scuole, Università e gli uffici della Motorizzazione Civile non possono più richiedere certificati ma solo autocertificazioni.

Atti di notorietà

La nuova legge estende i casi nei quali è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. In particolare possono essere attestati in modo definitivo e senza presentare ulteriore documentazione:

  • tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra quelli autocertificabili.
  • stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che riguardano altre persone. Queste dichiarazioni debbono essere rese soltanto nell'interesse di chi le rilascia.
  • la conformità della copia di una pubblicazione all'originale.

Per i concorsi pubblici, questa dichiarazione ha lo stesso valore di un'autentica di copia.
Secondo la nuova legge, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non va autenticata, ma semplicemente firmata davanti all'impiegato addetto.
La domanda e la corrispondente dichiarazione sostitutiva possono essere presentate anche da un'altra persona, oppure inviate per posta o per fax se sono accompagnate da una fotocopia del documento di identità.

Stato civile

Le amministrazioni pubbliche non potranno più richiedere gli estratti degli atti di stato civile. Gli estratti dovranno essere acquisiti esclusivamente d'ufficio e solo per i cambiamenti di stato (ad esempio, richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, adozione, etc.).

Documenti non autocertificabili

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.
Tutti i certificati medici e sanitari, richiesti dalle scuole per le attività sportive non agonistiche sono sostituiti da un unico certificato d'idoneità alle attività sportive con validità annuale rilasciato dal medico di base.

Autocertificare con attenzione.

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali.
Decadranno inoltre i benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è dichiarato il falso.

Estratto dall'opuscolo "E' arrivato l'autocertificato" della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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