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INTERRUZIONE DELL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL BOLLO PER LA RIVENDITA DI AUTO USATE
Le imprese autorizzate alla rivendita dei veicoli devono spedire (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) o consegnare all'Ufficio delle Entrate avente competenza territoriale nel luogo in cui ha sede l'impresa, l'elenco dei veicoli ad essa consegnati per la rivendita. L'elenco deve essere corredato da supporto magnetico (2 floppy disk), secondo il tracciato che si può trovare sul sito Internet del Ministero delle finanze http:/wwwfinanze.it sotto la voce "copertina novità" dove si trova il pacchetto "RIVENDI" realizzato per agevolare i concessionari d'auto. L'elenco, deve essere accompagnato anche dall'attestazione di pagamento del diritto fisso, che deve essere corrisposto per ciascun veicolo nella misura di L. 3.000, su conto corrente postale n° 73199002 intestato a: Ufficio Concessioni Governative Diritto fisso - Rivendita autoveicoli o autoscafi -, con moduli CH 8 quarter a tre sezioni. Nella causale del versamento, nell'attestazione e nel certificato devono essere indicati il numero dei veicoli compresi nell'elenco e il quadrimestre in cui l'elenco stesso si riferisce. La consegna o la spedizione devono avvenire entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri: gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre. |