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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

FACCHINAGGIO

Regolamento di attuazione sulla riqualificazione delle imprese di facchinaggio-Decreto 30 giugno 2003 n. 221

 

NOVITA' Dal 2.2.2007 per svolgere l'attività non sono più necessari i requisiti professionali ma solo i requisiti di onorabilità (art. 10 comma 3 del D.L. n. 7 del 31.01.07, coordinato con Legge di conversione 2.4.2007 n. 40)

Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L.443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.

Le imprese che intendono esercitare l'attività di facchinaggio presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese, dichiarano di possedere gli appositi requisiti ed allegano il relativo modello per la dichiarazione del possesso degli stessi.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, la domanda va presentata alla C.P.A., unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA

Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio, bisogna essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria:

comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione devono fornire prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;

il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;

inesistenza di eventuali protesti;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO - ORGANIZZATIVA

Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio i requisiti di capacità tecnica e organizzativa (requisiti tecnico - professionali) devono essere posseduti dal titolare, dal socio lavoratore (è sufficiente uno dei soci lavoranti), dal preposto alla gestione tecnica, dal dipendente, dal familiare collaboratore (questo aspetto sarà da chiarire per le imprese artigiane in quanto è in contrasto con quanto previsto dalla L. 443/85). Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. I requisiti tecnico - professionali sono:

aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;

aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

REQUISITI DI ONORABILITA'

I requisiti di onorabilità sono:

assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare, per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;

assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.

I soggetti obbligati a possedere i requisiti di onorabilità sono:

il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;

tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane solo se i soggetti interessati godono dei requisiti previsti.

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'iva, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese di facchinaggio attive da meno di tre anni ma non meno di due anni accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando l'apposito modello, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'iva:

inferiore a 2,5 milioni di euro;

da 2,5 a 10 milioni di euro;

superiore a 10 milioni di euro.

All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente in cui è inserita.

La C.C.I.A.A. esercita la vigilanza sull'attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, devono darne notizia alla competente camera di commercio.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento (5 settembre 2003) risultano iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, devono presentare, entro 180 giorni le attestazioni e gli atti previsti, continuando ad esercitare l'attività per altri due anni anche in assenza dei requisiti previsti.

La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2003.

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