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FACCHINAGGIO
Legge 57/01 art. 17; Regolamento di attuazione sulla riqualificazione delle imprese di facchinaggio-Decreto 30 giugno 2003 n. 221 , Decreto Legge 7/2007 convertito in Legge 40/2007
NOVITA' Dal 2.2.2007 per svolgere l'attività non sono più necessari i requisiti professionali ma solo i requisiti di onorabilità (art. 10 comma 3 del D.L. n. 7 del 31.01.07, coordinato con Legge di conversione 2.4.2007 n. 40)
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L.443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
REQUISITI NECESSARI :
- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci lavoranti.
- Requisiti di onorabilità.
I soggetti obbligati a possedere i requisiti di onorabilità sono:
il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
devono essere dimostrati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/01.
I requisiti di onorabilità sono:
assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare, per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;
assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.
Deve essere presentata la Dichiarazione Inizio Attività DIA all'Albo delle Imprese Artigiane per le imprese artigiane o al Registro delle Imprese per le imprese non artigiane.
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