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ELABORAZIONE DATI
Non serve nessun tipo di autorizzazione. Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane. L'elaborazione di dati rientra nella previsione dell'art. 2195 c.c. n.1 come produzione di servizi e pertanto non è inquadrabile come attività commerciale, per essere qualificata come artigiana dovrà essere caratterizzata in ogni caso dalla prevalenza del requisito della attività materiale su quella intellettuale. Qualora l'attività di elaborazione dati venga svolta professionalmente da appartenenti ad albi (ad es. ragionieri, consulenti del lavoro, commercialisti) l'iscrivibilità dell'impresa è da escludere perchè l'attività rientra tra quelle di carattere intellettuale. Non è iscrivibile comunque l'impresa che svolge una attività riservata per legge agli appartenenti ad albi professionali. In questo caso potrebbe prospettarsi il reato di esercizio abusivo di una professione previsto e punito dall'art. 348 c.p. E' necessario verificare l'autonomia dell'impresa utilizzando i criteri normalmente usati per accertare se due imprese formino un unico complesso aziendale. Pertanto andrà verificato che l'attività non sia esclusivamente prestata nei confronti di un solo altro soggetto come fosse strumentale all'organizzazione di quest'ultimo (ad es. nel caso in cui il lavoro venga svolto a favore di un unico studio professionale quasi l'impresa di elaborazione non fosse altro che un ufficio dello studio medesimo). Infine si dovrà verificare se il richiedente l'iscrizione all'AIA abbia un pur minimo complesso organizzativo di fattori materiali e personali necessario per lo svolgimento di qualsiasi piccola impresa artigiana. Dunque non sarà classificabile come artigiana l'attività di analista programmatore che, senza mezzi propri, presti la propria attività presso terzi. (Circ. CRA del Veneto n. 9225/5011 del 13/10/98).
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