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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

COMMERCIO ELETTRONICO

Il commercio elettronico, ovvero l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del decreto 114/98, che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione pertanto è soggetta a preventiva comunicazione al comune. Essa può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.
Nella stessa deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto 114/98, nonché il settore merceologico di attività. Nel caso in cui il settore merceologico sia quello alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a) b) e c) del comma 5 dell'art. 5 del medesimo decreto. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
Con la circolare n. 3487/C del 1 giugno 2000 il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ha fornito alcune indicazioni sulla disciplina da applicare alle vendite effettuate a mezzo sistema elettronico, che si riassumono:

  • E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
  • E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo.
    In caso di violazione di tali obblighi è prevista la sanzione amministrativa di importo pari ad un minimo di 5 milioni e ad un massimo di 30 milioni (art. 22 comma 1 DL. 114/98)
  • La vendita all'ingrosso con il commercio elettronico potrà essere esercitata unicamente previa dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali per il settore alimentare, resa dall'imprenditore al momento dell'iscrizione al Registro Imprese.
    L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
  • La regolamentazione del commercio elettronico non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività.
  • Restano escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in maniera occasionale.
  • A tutela dei consumatori vengono applicate le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e quelle relative alla protezione dei consumatori nei contratti a distanza rispettivamente contenute nel D.lgs n. 50/1992 e nel D.lgs n. 185/99 (le medesime norme che disciplinano, ad esempio, il diritto di recesso del consumatore).

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