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A cura dell'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza |
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| COMMERCIO AL DETTAGLIO E' il commercio esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Per requisiti di accesso all'attività vedi Riforma della disciplina del commercio al dettaglio e all'ingrosso. - Commercio in sede fissa
Si distingue in: - Esercizi di vicinato superficie sino a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti - Medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
- Grandi strutture di vendita: esercizi con superificie superiore alle medie.
- Centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente
- Vendita mediante apparecchi automatici
Commercio di prodotti non alimentari: La vendita mediante apparecchi automatici situati in apposito locale ad essa adibito in via esclusiva è assoggettata alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita (L.114/98). Commercio di prodotti alimentari: La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regione Veneto 29/07) - (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
L'attività di vendita è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza se è persona fisica o la sede legale in altri casi (sempre sul principio dell'attivazione decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione) art.18 Legge 114/98. - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore
La vendita o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore è anch'essa assoggettata a previa comunicazione al Comune. La comunicazione, per quanto riguarda i requisiti di accesso all'attività, deve riferirsi ai requisiti dell'imprenditore: tali requisiti devono peraltro essere posseduti anche dagli eventuali incaricati dall'imprenditore. Chiunque intende attivare questo tipo di vendita deve:
- comunicare l'elenco di suoi eventuali incaricati all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove ha la residenza o la sede legale;
- rispondere agli effetti civili dell'attività dei medesimi incaricati;
- rilasciare un tesserino di riconoscimento a tali incaricati;
- possedere egli stesso il suddetto tesserino se effetua personalmente le operazioni.
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (già ambulante)
Il commercio sulla aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti e può essere svolto:
a) sui posteggi dati in concessione per dieci anni b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche madiante utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Sindaco del Comune sede del posteggio e abilita anche all'asercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. - Commercio beni usati La vendita di beni usati è soggetta alla richiesta di esercizio di vicinato e alla presa d'atto del Comune.
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