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RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5.3.97 N. 59 (BASSANINI. 1) DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 n. 114
Il Decreto disciplina i requisiti di accesso all'attività commerciale, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le forme speciali di vendita, il regime degli orari e delle vendite straordinarie; vengono inoltre definite le nuove caratteristiche delle strutture di vendita. Nell'attività commerciale viene introdotto il principio della libertà di iniziativa economica privata.
Il decreto non si applica a: (art. 4) Farmacie - tabaccherie - associazioni di produttori ortofrutticoli - produttori agricoli per la vendita di prodotti agricoli - vendita di carburanti effettuata negli appositi impianti - artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio (questa disposizione è applicabile anche agli industriali che vendono i loro prodotti, in base a quanto precisato dalla circolare ministeriale 18.1.99 n. 3459) - pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti della loro attività - vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte - vendita di beni del fallimento - vendita in fiere campionarie e mostre di oggetti connessi.
Le principali innovazioni apportate dal Decreto, sono:
- Tipologia delle attività commerciali:
L'attività commerciale viene suddivisa solo in due specie:
- settore alimentare
- settore non alimentare.
- Requisiti di accesso all'attività (art. 5):
Non possono esercitare l'attività commerciale salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, o condanna a pena detentiva, o coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 252/1998.
Solo per il settore alimentare viene richiesto oltre ai requisiti morali anche il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione b) aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; c) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione d) essere stato coadiutore familiare di impresa che svolgeva o svolge l'attività commerciale nel settore alimentare, comprovato dalla iscrizione all'INPS, e) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio per uno dei gruppi merceologici individuati alle lettere a b c dell'art. 12 comma 2 D.M. 375, cioè:
lettera "a") tabelle I, VI, VII lettera "b") tabelle II, III, IV, V; lettera "c") tabella VIII
In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale nel settore alimentare.
Autorizzazioni: Si è introdotto un regime di liberalizzazione dell'accesso al settore per gli esercizi di vicinato. "L'esercizio di vicinato"; è una struttura che potrà avere una superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nel Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e 250 metri quadri per quelli con popolazione superiore. Viene richiesta una comunicazione al Sindaco per l'apertura il trasferimento e l'ampliamento che possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Negli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari di gastronomia è consentito il consumo immediato sul posto a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione, mediante attrezzature compatibili.
Orario di apertura e chiusura Viene prevista la facoltà di scegliere il proprio orario all'interno di una fascia molto ampia (dalle h. 7 alle h. 22) non superando il limite di 13 ore giornaliere. Resta ferma la chiusura domenicale e festiva pur con ampie deroghe (nel mese di dicembre e per altre 8 settimane all'anno). Nei comuni o nelle zone ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte tale disciplina è derogabile. Le disposizioni su orario e chiusura domenicale e festiva non si applicano: tabaccherie - esercizi interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici ed alberghieri - esercizi nelle aree di servizio autostradali - nelle stazioni - rivendite di giornali - gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie ed alle pasticcerie - esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
Pubblicità dei prezzi I prodotti esposti per la vendita al dettaglio dovranno indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Anche i beni d'arte, d'antiquariato e oggetti preziosi sono soggetti alla pubblicità dei prezzi, però il cartellino dovrà essere visibile all'interno del negozio. Le vendite promozionali diverse dalle liquidazioni e dai saldi sono effettuate per periodi di tempo limitati: il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Per i saldi, i periodi vengono rideterminati dalle regioni.
Vendite straordinarie (art. 15) Le vendite straordinarie sono: le vendite di liquidazione, di fine stagione e quelle promozionali. Le vendite di liquidazione sono state liberalizzate; vengono effettuate al fine di eliminare le merci in breve tempo a causa di: cessazione dell'attività, cessione dell'azienda, trasferimento in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. Possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite promozionali vengono eseguite per tutti o una parte dei prodotti e per periodi limitati. In tutte le tipologie di vendite fin qui elencate, lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto. Per l'applicazione della norma sulle vendite straordinarie per la Regiona Veneto vedi pag. 133.
Forme speciali di vendita
Apparecchi automatici (art. 17) Per le vendite tramite distributori automatici è sufficiente una comunicazione al Sindaco (decorsi 30 giorni l'attività può essere iniziata). Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18) Chi intende esercitare la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve presentare apposita comunicazione al comune nel quale ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e il possesso dei requisiti morali e professionali. Viene prevista la massima diffusione delle notizie relative al venditore a tutela del consumatore ed a garanzia dell'azione di vigilanza. Sono vietate le vendite all'asta per televisione. I prodotti possono essere inviati solo a seguito di richiesta specifica.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori (art. 19) Chi intende vendere prodotti al dettaglio o effettuare la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori deve presentare apposita comunicazione al comune nel quale ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali. Chi intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Tali persone devono essere in possesso dei requisiti morali. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali. Tale tesserino deve essere numerato e anno per anno datato, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Propaganda ai fini commerciali (art. 20) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento.
Sanzioni e revoche (art. 22) Il Decreto legislativo, all'articolo 22 stabilisce anche nuove tipologie di sanzioni con i relativi importi. Vengono anche stabilite causali di revoca dell'autorizzazione all'apertura. L'autorità competente per tutte le violazioni previste è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Le sanzioni pecuniarie sono specificatamente previste in relazione alle varie fattispecie di violazione. Sono previste anche delle misure amministrative quali:
- Sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni quando oltre alla violazione delle disposizioni degli art. 5,7,8,9,16,17,18,19 sussistono casi di particolare gravità o recidiva.
- Chiusura immediata dell'esercizio in tutti i casi di abusivismo (comma 6)
- Revoca dell'autorizzazione (comma 4) qualora il titolare:
* non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione (due anni per una grande struttura), salvo proroga in caso di comprovata necessità; * sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno; * perda i requisiti di acceso all'attività; * dopo la sospensione dell'attività disposta in base al comma 2 compia un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
Disciplina transitoria (art. 25) I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita a partire dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta in data 20/4/98, possono vendere tutti i prodotti del settore alimentare e/o non alimentare, anche se titolari di una sola tabella merceologica, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari,. ed ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie, tabacchi, impianti di distribuzione carburante, giornalai.
Subingresso e cessazione (art. 26 comma 5) Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte (subingresso) nonchè la cessazione dell'attività relativa ai vari tipi di esercizio (vicinato, medie e grandi strutture) sono assoggettati alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, secondo la specifica procedura già esaminata per gli esercizi di vicinato, ivi compreso l'obbligo del decorso di 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione per le conseguenti attivazioni. Con circ. 25.3.99 n. 13463 il Ministero dell'Industria ha chiarito che nel caso di subingressi sia inter vivos che mortis causa ci si trova di fronte a una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale. Ciò comporta pertanto che la comunicazione al comune non necessita dell'attesa dei trenta giorni in quanto trattandosi di subingresso nella medesima attività commerciale l'attesa del suddetto termine confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica. In caso di subingresso mortis causa in un'attività avente a oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione.
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 28) Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti e può essere svolto: a) sui posteggi dati in concessione per dieci anni b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Sindaco del Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
Indennizzi di fine attività E' pari complessivamente a 100 miliardi la dotazione finanziaria per l'indennizzo di titolari iscritti da almeno 5 anni alla gestione pensionistica che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzativo nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Gli importi e criteri di erogazione saranno legati anche all'anzianità di esercizio e alla situazione reddituale e patrimoniale degli operatori.
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