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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

NOLEGGIO VIDEO CASSETTE

Viene considerata attività commerciale.
Se in negozio viene tenuto un televisore collegato al videoregistratore devono pagare:
1) abbonamento RAI
2) SIAE se si trasmettono pezzi di film. Se viene usata solo per provare le cassette rientrate non serve.

La legge 18 agosto 2000 n.248 sulle "nuove norme di tutela del diritto d'autore" introduce il nuovo art. 75 bis del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, che prevede il preventivo avviso al Questore per chi esercita l'attività di produzione, riproduzione, noleggio videocassette, nastri dischi o altro.

L'art.75 bis stabilisce che: "chiunque intenda esercitare, a fin di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. La violazione delle disposizioni previste è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il Questore può anche disporre la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.
(vedi facsimile)

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