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IMPIANTISTI Legge 46/90
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
Le attività soggette alla disciplina dettata dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, sono quelle di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile: a) - elettrici ;(*) b) - radiotelevisivi ed elettronici, installazione antenne, scariche atmosferiche; c) - di riscaldamento e climatizzazione; d) - idrosanitari, trasporto trattamento, uso, accumulo e consumo dell'acqua; e) - di trasporto e utilizzazione del gas; f) - di sollevamento di persone e cose; g) - antincendio (sia parte idraulica che elettronica). (*) Gli impianti di cui alla lettera a) sono soggetti alla legge 46/90 anche in edifici non destinati a civile abitazione. Per edifici adibiti ad uso civile si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili (art. 1 DPR 6/12/91 n. 447).
Gli installatori di impianti siano essi artigiani e non, sono tenuti, ai sensi della L. 5.3.90, n. 46, contenente norme sulla sicurezza degli impianti, a munirsi per l'esercizio dell'attività, di una speciale abilitazione attestante la loro capacità professionale. Tale attestazione viene rilasciata da Commissioni, la Commissione Provinciale per l'Artigianato per le imprese artigiane, quelle istituite presso la Camera di Commercio, per le altre tipologie di imprese. Il riconoscimento dei requisiti professionali avviene sulla base della presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda e della dimostrazione del possesso di specifici requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della L. 46/90. Per quanto riguarda le imprese artigiane è indispensabile e necessario che il titolare o almeno uno dei soci lavoranti siano in possesso dei requisiti professionali.
Requisiti previsti (art. 3 L. 46/90): 1) - Laurea in materia tecnica specifica 2) - diploma di scuola secondaria superiore o diploma di qualifica (3 anni), conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art 2, comma 1, previo periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. 3) - titolo di studio o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. 4) - oppure prestazione lavorativa, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio specializzato. 5) - per ex titolari di imprese del settore: essere stati iscritti all'AIA prima del 13.3.90 per almeno 1 anno (art. 6 L. 25/96). 6) - per collaboratori: 3 anni di collaborazione, dopo la maggiore età, intesa nella installazione e manutenzione degli impianti presso un'azienda del settore rilevabile da apposita dichiarazione dell'INAIL da allegare alla domanda, oppure se in possesso di diploma o attestato di qualifica, vale lo stesso criterio previsto ai punti 2 e 3. Lo stesso vale anche per il titolare. 7) - per i soci: (vale solo per i soggetti iscritti all'IVS e che svolgono o svolgevano attività non amministrativa) 3 anni di attività in un'azienda del settore. Anche per questi se in possesso di diploma o attestato di qualifica, vale lo stesso criterio previsto ai punti 2 e 3.
Note Per lavoro continuativo (art. 3 lett. b) si intende un periodo di tempo senza nessuna interruzione. Per consecutivo (art. 3 lett. c) invece si intende un periodo svolto in forma anche interrotta e comunque presso varie aziende del medesimo settore. La lettera d) prevede la prestazione lavorativa in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni. Per detto periodo non è prevista la continuatività nè la consecutività.
Esempi: 1) Idraulico assunto dal 02/96 al 05/97 presso impresa idraulica; poi dal 07/97 al 06/98 c/o altra impresa idraulica: Esiste consecutività.
2) Idraulico assunto dal 06/96 al 10/97 presso impresa idraulica; poi dal 11/97 al 02/98 da altra impresa del settore elettrico; successivamente, dal 03/98 al 0l/99 presso impresa idraulica. Non c'è consecutività, in quanto il periodo e stato "interrotto" con assunzione presso altra impresa non del settore specifico.
Il servizio militare non interrompe la consecutività e/o la continuità.
Quesiti
D - Si possono riconoscere i requisiti tecnico-professionali per l'art. 3 lett. B della L. 46/90 ad una persona in possesso del diploma di perito industriale, che durante il servizio militare ha svolto l'incarico di elettricista? R - No in quanto il servizio di leva non può certo essere ritenuto equivalente ad una prestazione di attività lavorativa, nè l'esercito può essere ritenuto un'impresa del settore.
D - Ricade nell'ambito di applicazione della L. 46/90 il lavoro di allacciamento con un cavo ad un apposito trasformatore di corrente già predisposto dell'ENEL che consenta l'illuminazione di una cabina telefonica? R - Tale attività non è soggetta alla L. 46/90, in quanto viene svolta sulla pubblica via e non all'interno degli edifici ed inoltre consiste in un semplice allacciamento, e non nell'installazione o nella manutenzione di un impianto.
D - Il corso regionale della durata di un anno autorizzato dalla Regione e svolto presso una scuola professionale, per il conseguimento della qualifica di elettricista impiantista, è idoneo al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/90 all'art. 3 lettera C? R - Sì anche perchè tali corsi vengono autorizzati dalla Regione Veneto alla luce della propria legislazione in materia di formazione professionale, inoltre, l'attestato conseguito deve essere in ogni caso seguito da un periodo di almeno due anni di attività lavorativa svolta alle dipendenze di un'impresa del settore per dare luogo al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Modalità per l'iscrizione A seguito dell'entrata in vigore del DPR 392/94, la domanda per il riconoscimento dei requisiti completa degli allegati, deve essere inoltrata contestualmente alla domanda di inizio attività all'AIA e al R.I. Lo stesso criterio vale anche nel caso di aggiunta di attività soggetta alla L. 46/90 inoltrata da azienda già iscritta. La CPA, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento dei requisiti deve provvedere a riconoscere o negare la presenza degli stessi. Anche in questo caso vale il silenzio assenso. E' possibile, nei casi dubbi richiedere un parere preventivo alla Divisione Soci.
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