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SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Si definisce somministrazione di alimenti e bevande la vendita di tali prodotti per il loro consumo sul posto. Questa definizione si riferisce quindi a tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio (o in una superficie aperta al pubblico) attrezzati allo scopo. L'attività di somministrazione può essere esercitata: 1) su aree pubbliche 2) in sede fissa negli esercizi pubblici che assumono una diversa tipologia a seconda dei generi somministrati ed una diversa classificazione a seconda delle caratteristiche che ne determinano la categoria 3) mediante apparecchi di distribuzione automatica 4) in locali non aperti al pubblico Gli esercizi pubblici si distinguono in: a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lett. a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla precedente lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Per aprire un pubblico esercizio occorre iscriversi al Rec e poi ottenere l'autorizzazione del Comune. Chi intende esercitare come ditta individuale deve essere personalmente in possesso dei requisiti, se l'attività sarà intestata ad una società, al Rec sarà iscritto un "delegato": Può essere delegato un socio o un amministratore della società oppure una terza persona appositamente nominata dalla società.
a) Requisiti personali: - avere assolto agli obblighi scolastici
b) Requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito; - non essere sottoposto a provvedimenti contro la mafia; - non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica, l'igiene e la sanità, frode alimentare, furto, rapina, ecc.
c) Requisiti professionali (sono previsti i seguenti casi in alternativa): 1) il superamento di un esame presso la Camera di Commercio; 2) la frequenza di un corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni; 3) La frequenza di un corso di scuola alberghiera o altra scuola professionale specifica. All'esame presso la Camera di Commercio possono essere ammessi: a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore; b) coloro che, per almeno 2 anni negli ultimi 5, hanno esercitato presso imprese di somministrazione in qualità o di dipendente qualificato o di collaboratore familiare. Chi non è in possesso dei requisiti dei punti 1) e 3) deve quindi frequentare il corso indicato al punto 2). |