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AUTOTRASPORTI DI MERCI CONTO TERZI
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane
Decreto 28/4/05 n. 161 pubblicato G.U. 189 del 16/8/05 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.
Autotrasporto conto terzi inferiore a 1,5 tonn. di peso complessivo
- Domanda di iscrizione Albo Autotrasportatori dimostrando il solo requisito di onorabilità
Autotrasporto conto terzi superiore a 1,5 tonn. di peso complessivo
- Domanda di iscrizione Albo Autotrasportatori dimostrando:
- requisito di onorabilità, requisito di capacità finanziaria e di idoneità professionale.
La dimostrazione di idoneità professionale viene acquisita previo superamento di appositi esami presso la provincia di residenza, seguendo le seguenti modalità:
- frequentazione di un apposito corso di formazione
oppure
- senza frequentare il corso se il soggetto è in possesso di un diploma di maturità, oppure, se il soggetto ha un'esperienza maturata di almeno 5 anni a livello direzionale all'interno di una ditta già e ancora iscritta all'Albo autotrasportatori, senza vincoli e limiti (es. soci amministratori nelle società di persone, soci facenti parte del consiglio di amministrazione nelle società di capitale, collaboratori familiari di ditte individuali o dipendenti).
Le imprese |