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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

AUTORIPARATORI (meccanica-motoristica- elettrauto- carrozzeria- gommista) L. 122/92

AUTORIPARATORI

Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonchè l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica
b) carrozzeria
c) elettrauto
d) gommista

Restano escluse le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
L'impresa ha facoltà di specificare l'attività specializzata esercitata in via esclusiva e permanente, ovvero quella attività che, pur non ricoprendo l'intero complesso delle attività riconducibili alla sezione, appare comunque di pertinenza della stessa (es. riparazione motocicli, macchine agricole, caravan, carburatoristi, radiatoristi ecc.)

REQUISITI

REQUISITI OGGETTIVI:
1) disponibilità di spazi e locali
2) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività indicate nelle apposite tabelle.
3) designazione di un responsabile tecnico per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione

REQUISITI SOGGETTIVI del responsabile tecnico:
1) essere cittadino italiano o di altro Stato della Comunità europea o stato in cui sia operante la condizione di reciprocità
2) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione
3) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività
4) avere esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di una impresa del ramo corrispondente nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno 3 anni; tale periodo è ridotto ad 1 anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui al punto 6).
5) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alla dipendenze di imprese del settore.
6) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea
7) essere stato per almeno 3 anni, socio o collaboratore di aziende del settore
8) essere stato 1 anno titolare prima del 15.12.94 (legge 25/96)

RESPONSABILE TECNICO
Una stessa persona non può assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi di una stessa impresa.
Per quanto riguarda la determinazione dei periodi lavorativi (fermi restando gli altri requisiti di legge), sono da ritenersi idonei non solo i rapporti di lavoro subordinato, ama altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

UNITA' LOCALI
Ogni qual volta non ci sia coincidenza con la sede legale, anche le singole unità locali comunque esercenti attività di autoriparazione, dovranno essere dotate dei requisiti di legge.


SANZIONI
L'esercizio dell'attività di autoriparazione abusiva è punito con una sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 30 milioni e la confisca delle attrezzature.
L'esercizio di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito con sanzioni amministrative da L. 5 milioni a L. 15 milioni e con la confisca delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

Sia i requisiti oggettivi che i requisiti soggettivi devono essere richiesti utilizzando l'apposita modulistica c/o la Camera di Commercio.
La richiesta dei requisiti viene presentata contestualmente alla pratica di inizio attività da inoltrare al Registro Imprese e all'Albo Imprese Artigiane, allegando i documenti richiesti, il versamento dei diritti di segreteria e la Tassa di Concessione governativa  (la data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione)

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