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Autorimesse
Non è considerata attività artigianale, ma rientrante nel settore commerciale/terziario. È disciplinata dal DPR 481 del 19.12.2001, Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse" pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002. Ne deriva che l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, che ribadiamo non è attività artigianale, è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 al Comune nel cui territorio si intende esercitare tale attività, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre 60 gg dalla denuncia , verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Comune trasmette entro 5 giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di P.S.
Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
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