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AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Non è considerata attività artigianale, ma rientrante nel settore commerciale/terziario. È disciplinata dal DPR 481 del 19.12.2001, Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002 Ne deriva che l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, che ribadiamo non è attività artigianale, è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 al Comune nel cui territorio si intende esercitare tale attività. Il Comune trasmette entro 5 giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, del Regio Decreto 18/6/1931 n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di P.S. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
La modulistica potrà essere recuperata direttamente c/o gli uffici comunali o scaricandola dal sito del Comune se previsto.
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