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A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.

L. 21/92 - L. 22/96 Regione Veneto. D. Leg.vo 285/92  DPR 495/92 

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesa per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco (ar. 3 L. 15.1.92 n. 21)


Necessita di autorizzazione amministrativa Comunale, che ai sensi del Provvedimento Consiglio Regionale n. 805/83 (Regione Veneto) vengono rilasciate in base al numero degli abitanti:

per una popolazione del territorio comunale fino a 1500 residenti, una unità.
una ulteriore unità per ogni successivo scaglione di 3 mila abitanti.

Requisito richiesto: iscrizione al ruolo dei conducenti di autovetture adibite al noleggio con conducente.

 Può essere iscritto al ruolo il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o, a condizioni di reciprocità , di altri Stati;

b) abbia raggiunto la maggiore età;

c) abbia assolto all'obbligo scolastico (per i cittadini nati fino al 31.12.1951 è sufficiente l'assolvimento dell'obbligo nella scuola elementare);

d) sia in possesso di patente di guida (per i candidati interessati all'iscrizione al ruolo dei servizi effettuati con veicoli a trazione animale è sufficiente il possesso della patente di guida della categoria A) e del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del D. L.vo 30 aprile 1992, n°285, e dagli artt. 310 e 311 de D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

e) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; non abbia riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; non abbia riportato condanna irrevocabile per i reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

f) non abbia in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;

g) non risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa, incluso il D.L.vo 490/1994 in materia di lotta alla mafia;

h) sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa nei casi previsti dalle lettere: e), f), g);

i) non gli siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti l'attività professionale di autonoleggio con conducente e taxi.


 

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