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ALIMENTARI (produzione di)
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
Tutte le attività alimentari sono tassativamente tenute a presentare, 30 giorni prima di iniziare l'attività, domanda di Registrazione mediante presentazione di una dichiarazione di inizio attività all'USL (DIA) come previsto dal DGR Regione Veneto n. 3710 del 20.11.07 e "comunicazione di variazione" quando vengono apportate modifiche all'attività precedentemente autorizzata.
Successivamente sarà necessario predisporre il Piano di Autocontrollo Aziendale (HACCP), che permette di conoscere e gestire i rischi igienico-sanitari legati alla specifica produzione alimentare.
La Regione Veneto ha abolito, per gli operatori del settore alimentare, l'obbligo di avere e rinnovare annualmente il libretto di idoneità sanitaria, che è stato sostituito con misure di autocontrollo e percorso di formazione a cadenza biennale a cui devono comunque sottoporsi i titolari e il personale delle imprese che manipolano prodotti alimentari. |