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AGENZIA IMMOBILIARE (Mediatori di immobili, merci e servizi)
Operano in maniera diversa dai commercianti e dagli agenti e rappresentanti commercio, in quanto la loro attività si concretizza nell'adoperarsi per mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare senza essere legati ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Per l'esercizio dell'attività di mediazione in immobili, merci e servizi (escluse le attività assicurative), occorre l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, istituito presso ciascuna Camera di Commercio con L. 21 marzo 1958 n. 253, recentemente modificata dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. L'iscrizione nel Ruolo di cui sopra si ottiene dimostrando il possesso di specifici requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e di un requisito professionale che consiste nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di 2° grado e nell'aver superato un esame previa frequenza di un corso apposito. L'esercizio dell'attività non è soggetto ad altre autorizzazioni o licenze (l'iscrizione nel Ruolo è direttamente abilitante alla professione), fatto salvo il caso dei mediatori che operano nel settore dei preziosi, per i quali occorre l'autorizzazione di pubblica sicurezza.
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