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AGENZIa D' AFFARI
Attività regolamentata dall'art. 115 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e D.LGS. 112/98.
Ricadono sotto la disciplina prevista tutte quelle attività di intermediazione nelle trattazioni degli affari altrui alle quali non è stata data apposita regolamentazione con l'istituzione di albi o ruoli professionali. L'apertura di agenzie di affari in genere era regolata dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , successivamente con il D.lgs 112/98, la competenza amministrativa per alcune è passata ai Comuni.
Le attività di agenzia d'affari rimaste nella competenza del Questore in base all'art. 163, lettera d, del D.Lgs 112/98, sono: agenzia d'affari di recupero crediti, agenzia di pubblici incanti (aste), agenzia matrimoniale, agenzia di pubbliche relazioni. Per la denuncia di inizio attività si deve compilare il modulo "inizio attività" scaricabile dal sito della Polizia di Stato.
Per gran parte delle attività di agenzia, diverse da quelle sopra indicate, a seguito Dlgs 112/98, la competenza amministrativa in materia è passata ai Comuni: agenzia di pubblicità, agenzia di organizzazione eventi, agenzia di organizzazione spettacoli, agenzia di intermediazione auto, onoranze funebri ecc. La modulistica potrà essere recuperata direttamente c/o gli uffici comunali o scaricandola dal sito del Comune se previsto.
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