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attivita' commerciali

A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

Enasarco

L'Ente nazionale assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio - ENASARCO - ha conseguito personalità giuridica di diritto pubblico con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305.
Un nuovo Statuto dell'Ente è stato approvato con D.P.R. 4 agosto 1971, n. 756. La legge 2 febbraio 1973, n. 12, ed il relativo regolamento, approvato con D.M. 20 febbraio 1974, hanno riconfermato la natura ed i compiti dell'Ente e riordinato il trattamento pensionistico integrativo.
L'Enasarco:
1) eroga agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui agli artt. da 1742 a 1752 cod. civ. la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, integrativa di quella istituita dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, per i piccoli commercianti ed ausiliari del commercio;
2) persegue, con separate gestioni:

  • fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria;
  • fini di assistenza sociale in favore degli iscritti;

3) provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del rapporto, secondo le norme degli accordi economici collettivi.

Iscrizione
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli agenti e rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Più precisamente sono illimitatamente responsabili, oltre a coloro che operano individualmente, i soggetti uniti in: associazioni di fatto; società semplici; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e per azioni (nelle società in accomandita sono illimitatamente responsabili solo i soci accomandatari).
Le società per azioni e quelle a responsabilità limitata contribuiscono al Fondo di assistenza di cui si è detto sopra, in luogo del contributo previdenziale.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; vi sono altresì obbligatoriamente iscritti gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia, possono iscrivere all'ENASARCO i propri agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani solo ove si impegnino, mediante atto d'obbligo, al rispetto della normativa vigente in Italia: in ogni caso all'ENASARCO non può far carico onere alcuno per il ritardato, omesso od incompleto versamento dei contributi; è fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.
L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza non riguarda alcune figure che, pur essendo affini o similari, non si identificano con quella dell'agente (esempio: propagandista scientifico, depositario, viaggiatore, piazzista ecc.).
Il preponente è tenuto ad iscrivere l'agente presso l'Enasarco entro 3 mesi dalla data di inizio del rapporto di agenzia ed a comunicare all'Ente l'avvenuta cessazione del rapporto entro 30 giorni dalla stessa, precisandone la data.
Per il 1999 la percentuale per il calcolo dei contributi è fissata all'11,50% da ripartire in parti uguali pertanto il contributo è fissato nella misura del 5,75 per cento a carico del preponente e del 5,75 per cento a carico dell'agente e viene calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, nel limite inderogabile del massimale di lire 42 milioni annui qualora l'agente sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 24 milioni annui per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore a L. 480.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed a L. 240.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso. (Vedi nuovo regolamento ENASARCO approvato 24.9.98).

Per informazioni rivolgersi alla Camera di Commercio del proprio Comune.

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