|
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Si definisce somministrazione di alimenti e bevande la vendita di tali prodotti per il loro consumo sul posto. Questa definizione si riferisce quindi a tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio (o in una superficie aperta al pubblico) attrezzati allo scopo. L'attività di somministrazione può essere esercitata: 1) su aree pubbliche 2) in sede fissa negli esercizi pubblici che assumono una diversa tipologia a seconda dei generi somministrati ed una diversa classificazione a seconda delle caratteristiche che ne determinano la categoria 3) mediante apparecchi di distribuzione automatica 4) in locali non aperti al pubblico Gli esercizi pubblici si distinguono in: a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lett. a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla precedente lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Chi intende esercitare come ditta individuale deve essere personalmente in possesso dei requisiti, se l'attività sarà intestata ad una società, può essere delegato un socio o un amministratore della società oppure una terza persona appositamente nominata dalla società.
Chi vuole avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve possedere uno dei seguenti requisiti professionali:
a1) essere iscritto al REC alla data del 3 luglio 2006;
a2) aver superato l'esame idoneità per l'scrizione al REC entro il 3 luglio 2006;
b) avere presentato domanda presso la Camera di Commercio entro il 3 luglio 2006 per sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al REC e lo abbia successivamente superato;
c) avere seguito apposito corso con esame finale riconosciuto dalle Regioni o Province Autonome (per la Regione Veneto, attualmente di 120 ore);
d) essere in possesso del diploma di scuola alberghiera o di altro corso a specifico indirizzo professionale attinente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
e) avere prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministazione oppure - se si tratta di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore - in qualità di coadiutore.
|