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attivita' commerciali

A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO, LA PUBBLICITA', I PERIODI E LA DURATA DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

In attuazione del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 la Regione Veneto ha emanato le seguenti disposizioni in materia di vendite straordinarie.

Vendite di fine stagione:
le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Svolgimento: la ditta interessata è tenuta a dare comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell'effettuazione di vendite di fine stagione, indicando la data di inizio e la durata.

Periodo e durata: le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi dal 15 gennaio al 15 febbraio. Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi dal 20 luglio al 25 agosto di ogni anno.

Vendite di liquidazione:
Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di eliminare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione di azienda, trasferimento di azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

Svolgimento: le vendite di liquidazione devono essere comunicate preventivamente al Comune almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della vendita; alla comunicazione deve essere allegata la specifica documentazione sottoindicata.
In caso di:

  • cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali: la richiesta deve essere corredata da copia della preventiva comunicazione inviata al Comune ai sensi del comma 5° dell'art. 26 D.Lgs. 114 del 31.3.98;
  • cessazione dell'affittanza dell'azienda: la richiesta deve essere corredata da copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso;
  • cessione dell'azienda: la richiesta deve essere corredata da copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato;
  • rinnovo o trasformazione dei locali: la richiesta deve essere corredata da copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale;
    deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
    estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori ove richiesto, impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori, presentazione di un dettagliato inventario della merce con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.
    In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediata successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque almeno per sette giorni: il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.
    Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.

Periodo e durata:
le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 6 settimane.

Pubblicità delle vendite di fine stagione e delle vendite di liquidazione:
La pubblicità delle vendite di liquidazione e di fine stagione deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e deve contenere gli estremi delle comunicazioni ai Comuni, del periodo e della durata della vendita stessa, nonchè l'esatta indicazione della tipologia di vendita.
Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere esposte con un cartellino che indichi il prezzo normale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato e dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute al prezzo ordinario.
Infine, escluse le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Sanzioni
La violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs 114 del 31.3.98 e del presente provvedimento, comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del decreto citato.

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