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l'attività di vendita
L'impresa artigiana, così come previsto dall'art. 5 della legge 443/85, così come modificata dalla Legge 114/98 (Decreto Bersani) può vendere nei locali di produzione o ad essi adiacenti beni di produzione propria, senza rientrare per questo nella disciplina del Commercio. La stessa esenzione viene applicata nel caso in cui l'artigiano fornisca al suo committente il materiale necessario per la fornitura del servizio o per la esecuzione dell'opera. Diversamente, l'imprenditore artigiano è soggetto alla disciplina per il commercio. Nel caso di svolgimento di attività artigiana e commerciale, l'impresa affinchè possa essere ancora considerata appartenente all'artigianato, l'attività commerciale non dovrà essere prevalente rispetto a quella artigiana. Per definire la prevalenza, viene considerata l'impresa nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti dedicano all'una o all'altra attività, così, come già evidenziato, viene fatta una valutazione anche sul tipo di attrezzatura presente in azienda e sulle qualifiche del personale dipendente. |