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attivita' artigiane

A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

svolgimento attività plurime

I casi possono essere di due tipi:
a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio
b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività promiscua).

Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per l'impresa il riconoscimento di qualifica artigiana.
In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è "complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da parte di una impresa di artigianato artistico, semprechè le due attività possano essere svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo.

Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stabilire anche in questo caso se la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e mantenuta.
Per applicare criticamente il principio in esame occorre fare riferimento alla natura delle due attività ed alla loro eventuale integrazione e/o affinità.
Ad esempio nel caso dell'imbianchino che installa anche infissi, oppure al tappezziere che esegue anche interventi di stuccatura delle pareti, sono attività compatibili e che possono essere svolte in contemporanea da parte dello stesso titolare; logicamente però una delle due deve essere l'attività prevalente.
La situazione appare diversa quando le attività svolte nell'azienda, anche se riconducibili all'artigianato fossero completamente contraddistinte, ad esempio l'attività di fotografo con svolgimento contemporaneo di quella di tipografo, oppure installazione impianti elettrici con quella di movimento terra ed opere stradali.
In tali casi lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe considerare precluso in quanto non potrebbe essere soddisfatta la condizione della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare rispetto all'organizzazione del processo produttivo.
L'unica ipotesi nella quale sarebbe legittimo riconoscere lo svolgimento di due attività del tutto differenziate è qualora una delle due fosse svolta con carattere periodico o stagionale.

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