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sedi secondarie
E' ammessa la presenza di appositi "laboratori" distaccati, rispetto alla sede dell'impresa, nei quali il titolare, i soci, i familiari ed i dipendenti possono svolgere in modo decentrato una o più fasi del processo produttivo o di lavorazione dell'impresa (es. forni di autocarrozzerie, laboratori di ceramica). Il requisito costitutivo essenziale per il riconoscimento della qualifica artigiana è la partecipazione tecnico-funzionale del titolare. Pertanto, sarebbe auspicabile, soprattutto per alcune attività relative ai settori dei servizi alla persona, che l'apertura della sede principale e della filiale, con i relativi contatti con la clientela ed il mercato in generale, non avvenga contemporaneamente. Questo consentirebbe, al medesimo titolare, di organizzare tempi ed orari differenziati di apertura assieme ai propri collaboratori. Per la definizione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della 443/85, i dipendenti occupati nelle sedi secondarie vengono aggiunti a quelli operanti nella sede principale. Risulta pertanto possibile ritenere che l'imprenditore artigiano abbia la facoltà di aprire ed esercitare filiali senza infrangere il divieto della contitolarità di più imprese artigiane. Per le imprese artigiane non è invece ammessa l'apertura di sedi distaccate, filiali o succursali o unità locali, da intendersi come sedi decentrate dell'impresa sotto la responsabilità di un preposto. In definitiva la preposizione institoria nell'artigianato è preclusa, tranne casi particolarissimi previsti dalla 122/92. |