|
limiti dimensionali
L'art. 4 della Legge 443/85 stabilisce che una impresa, per essere considerata artigiana, deve rispettare determinati limiti dimensionali relativamente al numero dei suoi occupati.
Questi sono così articolati:
| TIPO DI ATTIVITA' |
NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI (di cui apprendisti) |
ESPANSIONE MASSIMA CON UNITA' AGGIUNTIVE DI APPRENDISTI |
| Aziende che non producono in serie |
18 (9) |
fino a 22 dip. |
| Aziende che producono in serie con processo non del tutto automatizzato |
9 (5) |
fino a 12 dip. |
| Aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal DPR 537/64 |
32 (16) |
fino a 40 |
| Aziende di trasporto |
8 (0) |
--- |
| Aziende edili |
10 (5) |
Fino a 14 dip. |
E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno. Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati:
- Per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da questa mantenuti in servizio.
- I lavoranti a domicilio di cui alla legge 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.
- I dipendenti con contratto di formazione.
- I portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali.
Sono invece computati:
I familiari dell'imprenditore anche se solo partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis del Codice Civile quando esercitano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana. I soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana. I dipendenti qualunque sia l'attività da essi svolta.
Computo dei dipendenti assunti a part-time
La C.R.A. del Veneto ha emanato una delibera secondo la quale si ritiene che il sistema più equo di calcolo dei dipendenti assunti a tempo parziale sia quello di computare per settimana o per mese, tutte le ore lavorate dai dipendenti assunti a part-time; il monte complessivo così ottenuto va diviso per il numero delle ore previste per ciascun lavoratore a tempo pieno, ed il quoziente ottenuto costituisce il numero dei lavoratori a tempo parziale da calcolare ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana o industriale. Tale quoziente va arrotondato all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello previsto. Quanto espresso dalla delibera della C.R.A. è quanto prevede l'art. 6 del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28/1/2000 sui rapporti di lavoro a part-time. |