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attivita' artigiane

A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

limiti dimensionali

L'art. 4 della Legge 443/85 stabilisce che una impresa, per essere considerata artigiana, deve rispettare determinati limiti dimensionali relativamente al numero dei suoi occupati.

Questi sono così articolati:

TIPO DI ATTIVITA'  NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI
(di cui apprendisti)
ESPANSIONE MASSIMA
CON UNITA' AGGIUNTIVE
DI APPRENDISTI
Aziende che non producono in serie 18 (9) fino a 22 dip.
Aziende che producono in serie con processo non del tutto automatizzato  9 (5)  fino a 12 dip.
Aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal DPR 537/64  32 (16)  fino a 40
Aziende di trasporto 8 (0)  ---
Aziende edili 10 (5) Fino a 14 dip.

E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno.
Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati:

  • Per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da questa mantenuti in servizio.
  • I lavoranti a domicilio di cui alla legge 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.
  • I dipendenti con contratto di formazione.
  • I portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali.

Sono invece computati:


I familiari dell'imprenditore anche se solo partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis del Codice Civile quando esercitano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana.
I soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana.
I dipendenti qualunque sia l'attività da essi svolta.

Computo dei dipendenti assunti a part-time

La C.R.A. del Veneto ha emanato una delibera secondo la quale si ritiene che il sistema più equo di calcolo dei dipendenti assunti a tempo parziale sia quello di computare per settimana o per mese, tutte le ore lavorate dai dipendenti assunti a part-time; il monte complessivo così ottenuto va diviso per il numero delle ore previste per ciascun lavoratore a tempo pieno, ed il quoziente ottenuto costituisce il numero dei lavoratori a tempo parziale da calcolare ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana o industriale. Tale quoziente va arrotondato all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello previsto. Quanto espresso dalla delibera della C.R.A. è quanto prevede l'art. 6 del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28/1/2000 sui rapporti di lavoro a part-time.

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