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Distinzione tra lavoro a domicilio e attività imprenditoriale
La distinzione tra le due fattispecie non è mai stata semplice. Ora grazie anche ad una circolare dell'INPS, sono state identificate alcune caratteristiche che certamente potranno essere di valido aiuto per dirimere la questione. Anzitutto è stato chiarito che "ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà tra le parti". Gli elementi concreti e concomitanti che sono stati individuati, sono: a) la ditta che esegue i lavori è una ditta iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane. b) la ditta fattura il lavoro svolto c) non sussistono di norma termini rigorosi per la consegna del prodotto d) il lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana e) l'oggetto della prestazione è il risultato e non la estrinsecazione di energie lavorative f) Esiste l'assunzione del rischio in proprio, intendendo per rischio quello di impresa, presente e incidente sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della lavorazione. |