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attivita' artigiane

A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

Collaboratore Artigiano

Il titolare nello svolgimento della sua attività, oltre che dai dipendenti, può essere affiancato da una particolare figura chiamata appunto "collaboratore".
Le caratteristiche di questo soggetto sono definite dall'art. 2 della Legge 4 luglio 1959 n. 463, che considera tali i familiari del titolare che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.
E' da notare che non viene richiesta per il collaboratore la partecipazione manuale al processo produttivo. Egli però deve obbligatoriamente avere un rapporto di parentela con il titolare artigiano. La Corte Costituzionale con sentenza n. 485 del 29.12.92, oltre a dichiarare l'illegittimità del secondo comma dell'art. 2 della 463/59, laddove vengono elencati i gradi di parentela previsti per il collaboratore, ha stabilito che la nuova griglia sia quella prevista dall'art. 230/bis del Codice Civile.
Pertanto sono assoggettabili all'obbligo assicurativo i parenti sino al terzo grado, nonchè gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa.

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