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attivita' artigiane

A cura
dell'Associazione Artigiani
della provincia di Vicenza

LE SOCIETA' ARTIGIANE

L'art. 3 della Legge 443/85 definisce quali tipi di società possono rientrare nell'artigianato. Esse sono:

  • Società in nome collettivo (s.n.c.) = due o più persone esercitano in comune un'attività allo scopo di dividerne gli utili, stipulando un formale contratto che non abbia le forme di un diverso tipo di società. Tutti i soci rispondono in solido con il proprio patrimonio personale dei debiti contratti dalla società se il patrimonio di questa non è sufficiente a coprirli.

  • Società Cooperative = almeno nove persone/soci costituiscono per atto pubblico una società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsabilità che può essere sia limitata che illimitata. La Legge BERSANI, approvata in via definitiva dalla Camera il 31 Luglio 97, inserisce nell'ordinamento italiano anche la cosiddetta "Piccola società cooperativa" che può essere costituita fra un minimo di tre ed un massimo di otto soci, i quali devono essere esclusivamente persone fisiche. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società cooperativa in quanto compatibili; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di trasformazione si trasformerà esclusivamente in società cooperativa.
    Anche tale nuova tipologia di impresa laddove siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le imprese artigiane dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane.

    Con l'approvazione della Legge 133 del 20 Maggio 97, l'art. 3 della 443/85, Legge quadro per l'artigianato, ha subito una profonda modifica. La nuova norma, infatti prevede che le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.) e le Società in Accomandita semplice (S.A.S.) sono obbligate ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane. Ciò vale, logicamente, se i soci sono in possesso dei requisiti soggettivi e l'impresa di quelli oggettivi.
    I requisiti fondamentali per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) di queste nuove società sono:

    Per le S.R.L.U.:
  • Possesso da parte dell'unico socio dei requisiti indicati nell'art. 2 della 443/85
  • Incompatibilità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L.U. o socio accomandatario di altra S.A.S. anche non  artigiana
  • la Società oltre ad essere costituita ex novo, può derivare da una trasformazione di altra S.R.L. Pluripersonale.

    Per le S.A.S:
  • Tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della 443/85
  • I soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o accomandatari di altra S.A.S.
  • Per i soci accomandatari iscrivibili all'A.I.A. non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.

    Sia per le S.R.L.U. che per le S.A.S. in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di qualifica di imprenditore artigiano, compresi gli eventuali requisiti tecnico professionali.

    Per le S.R.L. pluripersonali (vedi Dossier S.R.L.):

    Con l'entrata in vigore delle Legge 57 del 5/3/2001 è stato modificato l'art. 3 della Legge 443/85 introducendo anche per le società a responsabilità limitata pluripersonale la possibilità di rientrare nell'ambito dell'artigianato

    L'iscrizione all'Albo professionale è riconosciuta, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci:
  • svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo
  • conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale
  • detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblesa e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito.
  • La società inoltre non deve superare il numero degli addetti (dipendenti e familiari collaboratori) previsti dalla Legge 443/85 e deve esercitare un'attività di produzione o fornitura di servizi.

    Rimangono escluse le:
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
  • Società per azioni (S.p.A.)
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