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REQUISITI OGGETTIVI
Se l'art. 2 della Legge quadro traccia le caratteristiche dell'imprenditore artigiano, gli artt. 3 e 4 definiscono le caratteristiche dell'impresa. Questa viene considerata artigiana quando al suo interno vengono svolte attività di:
- produzione di beni, anche semilavorati oppure
- prestazioni di servizi
Sono invece escluse:
- le attività agricole - le prestazioni di servizi commerciali - la intermediazione nella circolazione dei beni - la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Nel caso in cui queste ultime dovessero essere svolte in maniera strumentale ed accessoria all'esercizio dell'attività artigiana, l'impresa comunque va considerata iscrivibile all'A.I.A; in sostanza, per l'iscrizione all'Albo professionale, viene introdotto il principio della prevalenza, basato sull'impegno di tempo dedicato dall'imprenditore e dai suoi collaboratori/dipendenti, nello svolgimento delle attività che rientrano nel settore artigiano. Altro elemento di valutazione riguarda l'attrezzatura utilizzata all'interno dell'impresa, le qualifiche del personale assunto; ha invece una scarsa rilevanza la valutazione del volume d'affari legato all'attività artigiana in rapporto a quello prodotto da altre attività svolte dall'azienda. L'impresa artigiana può essere svolta in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o in appositi locali o in altra sede designata dal committente o in forma ambulante o di posteggio.
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