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IMPRENDITORE ARTIGIANO
La normativa che definisce le caratteristiche per essere considerati imprenditori artigiani è la Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" che ha sostituito la prima legge di settore la n° 860 del 25 luglio 1956.
La nuova norma, oltre a determinare i requisiti oggettivi (dell'impresa) e soggettivi (dell'imprenditore), demanda alle Regioni la promulgazione di leggi che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, disciplinino il comparto nell'ambito del proprio territorio. Va in proposito ricordato che l'artigianato è materia di decentramento, in quanto compreso nell'"elenco" di cui all'art. 117 della Costituzione.
La Regione Veneto nel 1987 ha provveduto ad emanare la propria legge di attuazione, la Legge Regionale 31 dicembre 1987 n. 67 "Disciplina dell'Artigianato", oggetto, a più riprese di aggiornamenti e variazioni. La normativa nazionale e regionale sull'artigianato, definisce e regolamenta anche gli organi di autogoverno della Categoria, stabilendo la costituzione a livello locale della Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) e della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) in ambito regionale. Ambedue gli organismi sono costituiti per la maggior parte dei loro componenti da imprenditori artigiani.
La legislazione del settore, stabilisce l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (AIA) per le imprese che siano in possesso dei requisiti soggettivi, per l'imprenditore e oggettivi per l'impresa, indicati dalle norme citate. Viene inoltre specificato che solamente le imprese iscritte all'Albo professionale possano utilizzare denominazioni in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Chiunque non rispetti ciò, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative di importi fino a cinque milioni di lire. |