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31/05/2001

ASPETTI TECNICI DI DIRITTO SOCIETARIO

Come le S.r.l.. artigiane con più soci possono rafforzarsi finanziariamente senza perdere l'originaria connotazione

Riconoscimento della qualifica artigiana alla S.r.l.
Il "Collegato sui mercati" prevede la possibilità di costituire S.r.l. artigiane pluripersonali, ponendo presupposti affinché le stesse si rafforzino finanziariamente senza perdere l'originaria connotazione dimensionale

Per meglio comprendere la portata delle innovazioni legislative, riportiamo il commento di Giuseppe Del Vecchio, responsabile dell'Ufficio legislativo di Confartigianato, apparso sul n. 6 del 2 aprile 2001 di Diritto e Pratica delle società - Diritto commerciale, edito da Il Sole 24 Ore - Pirola.

Durante la discussione del Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (c.d. Collegato ordinamentale alla Finanziaria 2000), il Parlamento ha approvato, a larga maggioranza e con il parere favorevole del Governo, un emendamento mirato a riconoscere la possibilità di costituire nel settore artigiano anche le società a responsabilità limitata con pluralità di soci.

La legge-quadro n. 443/1985 per l'artigianato

In premessa va ricordato che la Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), nella sua stesura originaria, aveva riconosciuto la qualifica artigiana alle imprese che, perseguendo gli scopi e rispettando i limiti dimensionali stabiliti dalla legge medesima, fossero costituite ed esercitate in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni. Quella disciplina, come noto, prefigurava una sostanziale simmetria fra qualità di socio-artigiano ed assunzione di piena responsabilità patrimoniale, solidale ed illimitata.

Escluse, fino ad oggi, le forme societarie "di capitale" dalle società artigiane

L'esclusione delle forme societarie "di capitale"" dal novero delle società artigiane aveva trovato una sua giustificazione nella limitazione di responsabilità patrimoniale propria di esse la quale, secondo un orientamento classico e convenzionale, risultava incompatibile con uno dei requisiti essenziali richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, vale a dire la responsabilità piena del titolare con l'assunzione di tutti i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'impresa artigiana.
Tale orientamento era stato assunto quando il nostro ordinamento aveva definito l'artigianato del dopoguerra, ritenendo che la piena responsabilità patrimoniale dell'imprenditore artigiano e la connessa assunzione di tutti i rischi inerenti la direzione e la gestione dell'impresa fossero rigidamente incompatibili con qualsiasi forma di delimitazione, anche parziale, della responsabilità dei soci artigiani nell'impresa costituita in forma di società: in sostanza si riteneva che la limitazione dei tipi societari utilizzabili dall'impresa artigiana dipendesse dall'incompatibilità che si riteneva sussistesse senza eccezioni fra impresa artigiana e tipi societari a vocazione in tutto o in parte capitalistica (come nei casi della S.r.l.. e anche, in parte, della SAS).

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 133/97 Le esclusioni e le incompatibilità indicate dalla precedente legislazione, rispetto alla tendenziale evoluzione del modello tradizionale di impresa artigiana e, quindi, alla proiezione della stessa verso modelli organizzativi e gestionali gradualmente più moderni, hanno perso gran parte della propria originaria motivazione in forza della legge 20 maggio 1997, n. 133, la quale - riconoscendo la qualifica artigiana alla società in accomandita semplice ed alla società a responsabilità limitata con unico socio - ha ridotto e modificato sostanzialmente la simmetria fra responsabilità illimitata e solidale, qualità di socio artigiano e qualifica artigiana della società.

L'art. 13 del disegno di legge collegato ordinamentale

Ma è soprattutto grazie all'ultima disposizione, concernente il riconoscimento della qualifica artigiana alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci, che la storica incompatibilità fra società artigiana e delimitazione di responsabilità è stata definitivamente superata.

Qualifica artigiana alle S.r.l. con pluralità di soci

La norma in questione (art. 13 del Disegno di legge Collegato ordinamentale) prevede che la S.r.l.. artigiana, costituita ed esercitata secondo gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana, viene riconosciuta a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci: - svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, quindi rispetti uno dei requisiti di qualifica essenziali riconducibili alla figura dell'imprenditore artigiano; - conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; - detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito).

Rafforzamento della struttura finanziaria

In sostanza si riconoscono i presupposti affinché la società artigiana possa rafforzare la propria struttura Finanziaria senza perdere la peculiare connotazione di società di piccola dimensione, con una composizione societaria spesso riferita ad un gruppo familiare, assicurando che nelle medesime mani della maggioranza dei soci artigiani si concentrino capitale, direzione, organizzazione ed amministrazione, e garantendo, soprattutto, il rispetto del principio della preminenza funzionale del lavoro rispetto al capitale. In tal senso, infatti, va evidenziato come la prevalenza del lavoro personale del socio partecipante artigiano, analogamente con quanto richiesto per la figura dell'imprenditore artigiano individuale, debba essere riferita al processo produttivo rispetto all'impegno svolto dal socio medesimo ad altri fini nella società stessa ma non attinenti strettamente al processo produttivo (ad es. gestione, contabilità, compiti amministrativi, e simili).
Detta partecipazione deve comunque essere svolta "professionalmente"" dato che tale requisito attiene strettamente alla figura del socio artigiano in quanto imprenditore.
Per altro verso va evidenziato che la stessa maggioranza di soci che partecipa con il proprio lavoro prevalente nel processo produttivo, deve detenere la maggioranza degli organi deliberanti: ciò significa che i medesimi soci artigiani, oltre a svolgere funzioni tecnico-operative e professionali nell'azienda, devono svolgere funzioni di direzione, di organizzazione e di amministrazione. In sostanza l'impossibilità di separare, per tale maggioranza di soci artigiani, il livello lavorativo e professionale da quello patrimoniale, deliberativo, organizzativo e di amministrazione, implica che tali soggetti restano esposti ad eventuali azioni sociali di responsabilità (art. 2393 c.c.), ad azioni di responsabilità dei creditori (2394 c.c.) e ad azioni individuali di un socio o di un terzo (risarcimento del danno di cui all'art. 2395 c.c.).

Possibilità di affidare funzioni amministrative ad altri soggetti

Resta aperta, comunque, la possibilità di affidare funzioni di amministrazione della società anche ad altri soggetti, fra i soci non partecipanti (non artigiani), ovvero, in base ad esplicita disposizione dell'atto costitutivo, anche a non soci (ex art.2487, co. 1, c.c.), fermo restando il requisito organizzativo della detenzione della maggioranza nel consiglio di amministrazione da parte della medesima maggioranza composta dai soci artigiani partecipanti.

Esclusione della possibilità di affidare integralmente l'amministrazione

Rimane esclusa, pertanto, la possibilità di affidare integralmente l'amministrazione, con le connesse responsabilità, ad uno od a più soci al di fuori del novero dei soci-artigiani.
Coerentemente va rilevato che nei confronti dei soci-artigiani non può essere configurato un rapporto di lavoro subordinato: in caso contrario si verificherebbe una inaccettabile commistione ed immedesimazione nei medesimi soggetti della veste di esecutori subordinati alla volontà sociale e della qualità di organo competente ad esprimere la volontà sociale stessa.

Le difficoltà del settore artigiano

Dunque, per comprendere a pieno il significato della norma in questione occorre evidenziare la situazione in cui sono costrette a muoversi attualmente le società del settore artigiano; queste sono imprese nelle quali proprietà e controllo, patrimonio dei titolari e patrimonio delle loro famiglie sono eccessivamente confusi, fino a nuocere allo stesso funzionamento della società. Per questa categoria di società si pone il problema della preclusione giuridica di ricevere risparmio e partecipazione di capitale di investimento; il che aggrava le condizioni oggettive di sottocapitalizzazione di tali imprese le quali sono subordinate alle stringenti condizioni di accesso al credito bancario quale unica alternativa di finanziamento oltre alla disponibilità del patrimonio personale e familiare.

Nuove opportunità per evoluzione e sviluppo delle società artigiane

Proprio al fine di consentire alle società artigiane di evolversi e di sviluppare le proprie potenzialità, la nuova norma pone le condizioni per rafforzare la loro struttura finanziaria e per favorire il loro accesso alla partecipazione di capitale esterno in modo da affrontare le condizioni sempre più complesse della concorrenza nei mercati e da poter svolgere adeguatamente, al contempo, il proprio insostituibile ruolo di avviamento qualificato al lavoro e di incremento dell'occupazione.
In questa ottica l'adozione di una misura di politica economica mirata a migliorare l'efficienza dell'organizzazione delle società operanti nel settore artigiano e le loro condizioni competitive, non significa trasformare in modo artificioso e mascherato l'impresa artigiana in piccola industria, né vuol dire industrializzare automaticamente il processo produttivo della società artigiana.
Infatti, i requisiti organizzativi e funzionali di una piccola industria risultano sostanzialmente, organizzativamente e teleologicamente diversi rispetto alla dimensione operativa peculiare dell'impresa artigiana.
Ragionando per schemi di riferimento risulta evidente come nell'impresa industriale, oltre a prevalere una dimensione di elevata automatizzazione e di innovazione tecnologica nel processo produttivo, si faccia sistematicamente ricorso alla delega delle responsabilità tecniche e professionali da parte dei soci nei confronti di altri addetti qualificati, e permanga normalmente una netta ripartizione di competenze e responsabilità fra i soci stessi e gli amministratori. Tali requisiti organizzativi e funzionali sono estranei al tipo di S.r.l.. artigiana approvata dal Parlamento, nella quale, come abbiamo visto, al fine di acquisire la relativa qualifica è indispensabile rispettare requisiti di ordine organizzativo molto stringenti, in piena conformità con quanto affermato in via di principio dalla stessa Cassazione (con Sent. n. 6221/1995) in merito alla necessaria partecipazione lavorativa e professionalmente qualificata dei soci-artigiani al processo produttivo ed alla preminenza "funzionale" del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa rispetto al capitale.
Ad ulteriore conferma può essere citata la più recente pronuncia della Cassazione (Sent. Sez. Unite n. 401/2000) nella quale viene argomentato che "requisito fondamentale per l'esistenza dell'impresa artigiana è non tanto l'elemento dell'assunzione della piena responsabilità, quanto l'elemento della funzione prevalente del lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"; ed ancora: "nel contesto della disciplina dettata per le imprese artigiane che svolgono la loro attività in forma societaria, elemento essenziale deve essere considerato quello relativo alla prevalenza del lavoro sul capitale e non quello inerente alla responsabilità dei singoli soci."

La necessità di garantire i requisiti tipici dell'impresa artigiana

Se, dunque, vengono garantiti i requisiti tipici dell'impresa artigiana, e, soprattutto, se viene mantenuto fermo il requisito della preminenza "funzionale" del lavoro rispetto al capitale, a nulla rileva il fatto che la società artigiana sia a responsabilità illimitata o limitata. Risulta evidente che qualora la dimensione di preminenza funzionale del lavoro, tipico della società artigiana, dovesse venire a stemperarsi o, addirittura, a scomparire a seguito sia dell'introduzione di processi di "industrializzazione" della produzione che porti ad una inversione del rapporto funzionale di preminenza fra lavoro e capitale, sia di un consistente innalzamento dimensionale, sia di affidamento o delega di responsabilità professionali o di amministrazione, la società artigiana verrebbe a perdere fisiologicamente la propria qualifica e natura e si trasformerebbe, "naturalmente", in impresa di natura industriale.

Il "collegato" per una soluzione equilibrata

In sostanza, i requisiti speciali richiesti dal provvedimento, anche se innovativi rispetto alle norme generali in materia societaria, prefigurano una soluzione equilibrata e funzionale che si può inserire perfettamente nel sistema generale del diritto commerciale senza stravolgere alcun principio proprio di esso; si tratta, dunque, di criteri che introducono varianti organizzative necessarie al fine di mettere a disposizione del settore artigiano lo strumento societario della S.r.l.. tenendo fermi alcuni limiti di compatibilità imposti dai princìpi della disciplina giuridica in materia di impresa artigiana.

Il riconoscimento di qualifica artigiana alle S.r.l..

Da ultimo va evidenziato che il provvedimento ha previsto che la nuova forma di S.r.l.., se in possesso dei requisiti richiesti, qualora "presenti domanda" alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, "ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale".

In tale ottica l'iscrizione rimane facoltativa e resta affidata alla volontà esclusiva dei soci che, avendo deciso, in piena discrezionalità, di costituire ed esercitare la società secondo i nuovi requisiti, maturano il diritto di conseguire il riconoscimento della qualifica artigiana e la relativa iscrizione all'Albo. Si ritiene che tale iscrizione, una volta effettuata, dispieghi comunque la stessa efficacia costitutiva propria dell'iscrizione all'Albo, ai fini dell'applicazione delle varie norme di legge riferibili all'artigianato, con specifico riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti per i soci artigiani ed i loro familiari coadiuvanti, ed alla classificazione della stessa impresa artigiana con dipendenti ai fini contributivi.

Considerazioni conclusive

Volendo trarre alcune considerazioni conclusive, va sicuramente rilevato come la modifica legislativa in esame sia di rilevanza strategica non solo per il settore dell'artigianato ma anche per il sistema-Paese. In tal senso l'autentica ratio della norma è quella di rafforzare la struttura finanziaria delle società artigiane e, quindi, di sviluppare la crescita produttiva del complesso delle micro e piccole imprese.

Vantaggi scaturenti dal rafforzamento finanziario delle società artigiane

Infatti, sarebbe erroneo pensare che il rafforzamento finanziario delle società artigiane rimanga un fenomeno fine a sé stesso, limitato al settore dell'artigianato; al contrario, tale innovazione consentirebbe alle società artigiane di crescere, prima ancora che sul piano dimensionale, innanzitutto sotto il profilo delle potenzialità produttive innescando un circuito virtuoso nei confronti degli altri settori economici, dall'industria a l terziario, rispetto ai quali le imprese artigiane, essendo diffuse in modo capillare sul territorio con forti articolazioni subsettoriali, stringono relazioni commerciali di fornitura e subfornitura; tanto che l'artigianato può essere validamente considerato come elemento connettivo imprescindibile del tessuto economico e produttivo, sia a livello locale, sia sul piano nazionale.
In tale ottica, l'innovazione legislativa in esame offre la possibilità di costruire un tessuto di società a responsabilità limitata con autentiche caratteristiche "artigiane" in cui sarebbe valorizzata ed esaltata la componente del lavoro dei soci con la tipica prevalenza "funzionale" che caratterizza in modo originario la struttura delle società artigiane, in piena armonia con i princìpi generali della tutela e dello sviluppo dell'artigianato sanciti dall'art. 45 della Costituzione.
Ma ciò che più rileva è che questo nuovo tessuto di imprese potrebbe ulteriormente svilupparsi, sul piano produttivo e dimensionale, fino ad alimentare la trasformazione delle società artigiane più organizzate e con maggiori potenzialità di crescita in società di natura industriale: ed in tali casi le società perderebbero senza traumi la loro qualifica ed andrebbero ad arricchire il mondo dell'industria.
In sostanza il riconoscimento della qualifica artigiana alla S.r.l.. pluripersonale potrebbe rappresentare come un "anello" ideale di collegamento graduale fra mondo artigiano ed industriale con evidenti, quanto consistenti benefìci per tutto il sistema produttivo del Paese. Infine, si può evidenziare come il nuovo provvedimento risulti mirato, più in generale, a sviluppare la crescita produttiva del sistema delle micro e piccole imprese del Paese, di cui fanno parte le imprese artigiane, in sintonia con gli obiettivi già indicati dal DPEF dello scorso anno come ribaditi dall'ultimo Documento per gli anni 2001-2004, ed in totale conformità al Piano di Azione approvato dalla Commissione Europea nel 1999, diretto a privilegiare interventi per il rafforzamento della struttura finanziaria delle Piccole Imprese e delle Imprese Artigiane stimolando forme di partecipazione di capitale quale presupposto per la loro libera espansione nel mercato.
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