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IMPRES@INRETE
Autorizzazione Tribunale
n. 1007 dell'11/9/2001
Direttore Responsabile: Sabrina Nicoli
A.A.VI. Via E. Fermi,134
36100 Vicenza
tel. 0444.392300
fax. 0444.961003

Redazione:
Artigianinet srl
Via E. Fermi, 235
36100 Vicenza
tel. 0444.560944
fax 0444.386708


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31/05/2001

COME SI MODIFICA LA LEGGE QUADRO 443/85

Legge 8 agosto 1985,
n. 443 modificata ed integrata con Legge 20 maggio 1997, n. 133, e con il Collegato alla Finanziaria 2000, recante "Norme per l'apertura e la regolazione dei mercati" (art. 13), approvato dal Parlamento in data 27 febbraio 2001
stralcio relativo al riconoscimento della qualifica artigiana della SRL con pluralità di soci.

(omissis)

Art. 3. Definizione di impresa artigiana.

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

(omissis)

Art. 5. Albo delle imprese artigiane.

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

(omissis)

Art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla no tifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

(omissis)

Art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; (omissis)
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