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Autorizzazione Tribunale
n. 1007 dell'11/9/2001
Direttore Responsabile: Sabrina Nicoli
A.A.VI. Via E. Fermi,134
36100 Vicenza
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Redazione:
Artigianinet srl
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Orari di apertura; chiusura domenicale e festiva
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e art. 11 comma 13 della Legge 3/8/1999 n° 265)

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio (Decreto "Bersani-Bassanini"), ha introdotto una regolamentazione molto più ampia ed elastica sia degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, sia delle aperture e chiusure domenicali e festive. Se ne ricordano gli aspetti essenziali.

Viene introdotto il principio della libera determinazione dell'orario di apertura e di chiusura da parte degli esercenti nell'ambito di fasce orarie molto ampie (dalle h. 7 alle h. 22 di tutti i giorni della settimana, nel limite massimo di 13 ore giornaliere).
Inoltre, gli esercizi devono osservare la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Attraverso l'art. 11 comma 13 della Legge 3/8/1999 n° 265 il Parlamento ha previsto l'abrogazione della legge n. 611 del 13 luglio 1966, sul riposo settimanale degli addetti alla produzione ed alla vendita del pane.
Ricordiamo che la legge 611 prevedeva che il riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane dovesse coincidere con la domenica e che le possibili deroghe al divieto di panificare la domenica potessero essere decise dal Prefetto.
Con il nuovo provvedimento risulta soppressa questa possibilità del Prefetto di spostare la giornata di riposo in altro giorno della settimana.
Contemporaneamente il Parlamento ha previsto che l'attività di panificazione sia soggetta al Decreto legislativo 114/1998 (cosiddetto Decreto Bersani), in materia di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.

COSA SUCCEDE ORA?
Alle attività di panificazione (autorizzate dalla Camera di Commercio) si applicano alcuni articoli del Decreto legislativo n. 114/98 sulla riforma del commercio, per cui:

ai sensi dell'art. 11, comma 4, di tale Decreto le imprese di panificazione devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni locali rappresentative delle imprese della categoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
E' estremamente importante sottolineare che l'interpretazione più corretta di questo aspetto della legge (confermata dalla nostra Confartigianato di Roma) è che l'obbligo di chiusura riguarda esclusivamente l'attività di vendita al dettaglio del pane e non concerne, pertanto, la chiusura del forno (vale a dire l'attività produttiva) né il riposo degli addetti alla produzione; quindi, l'attività produttiva di panificazione può protrarsi anche nei giorni domenicali e festivi e, fermo restando il divieto di vendere i prodotti di panificazione al dettaglio, rimane aperta la possibilità di effettuare forniture per conto di terzi (ad es. ristoranti, pubblici esercizi, utilizzatori professionali, ecc.) in tal caso detti panifici, in quanto negozi di vendita del pane e di altri prodotti alimentari, non possono vendere il proprio pane al dettaglio, ma possono svolgere attività di vendita al dettaglio degli altri prodotti alimentari (fra cui anche il pane confezionato) sulla base delle norme molto elastiche previste dal Decreto n. 114/98, in materia di orari giornalieri di apertura e di chiusura;

ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 114/98, nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, le imprese di panificazione possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva.

ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto le imprese di panificazione (e in genere gli esercizi del settore alimentare) devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive (il sindaco definisce le relative modalità); infine, i comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi.

CONSIDERAZIONI

La questione era stata esaminata da lungo tempo da parte della nostra Associazione e della nostra Confartigianato al fine di elaborare alcune proposte di regolamentazione della chiusura domenicale e festiva con l'obbiettivo di superare la vecchia normativa della legge n. 611/66, ritenuta ingiustificatamente rigida ed inopportuna, anche in relazione all'eccessiva discrezionalità attribuita al Prefetto, in modo da pervenire ad un sistema maggiormente elastico in base al quale rimettere al comune la facoltà di individuare giorni e zone del territorio in cui ammettere deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva: tale facoltà avrebbe dovuto riguardare un certo numero di domeniche e festività (quelle del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi), tenendo conto del parere delle Organizzazioni rappresentative della Categoria a livello locale.
Pertanto, nel corso del dibattito in Parlamento, la nostra Confartigianato è subito intervenuta presso la Camera dei Deputati per promuovere l'approvazione delle proprie proposte.
Su questa materia si è sviluppata una discussione piuttosto vivace. Purtroppo il testo approvato dal Parlamento è apparso subito piuttosto discutibile, soprattutto per il vincolo eccessivamente rigido imposto a tutte le imprese di panificazione, che saranno ora obbligate inderogabilmente alla chiusura domenicale e festiva, senza la possibilità di deroghe da parte dei Comuni.
Dai contatti avuti in sede parlamentare, comunque, è emerso che, mentre la posizione originaria del Parlamento era orientata alla sola abrogazione della legge n. 611/66 sul riposo settimanale degli addetti alla produzione ed alla vendita del pane, senza introdurre ulteriori norme di regolazione della materia, successivamente lo stesso Parlamento - tenendo conto di forti segnalazioni provenienti dalla parte maggiormente tradizionale e conservatrice della Categoria - ha riformulato il testo facendolo approvare.


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