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Misure di semplificazione per le licenze di panificazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

Il noto Decreto n. 112/98, emanato in base alla legge-delega n. 59/97 "Bassanini", ha varato alcune semplificazioni in merito alle licenze di panificazione. Se ne riportano brevemente i contenuti.
L'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante norme per la panificazione, prevede che per l'esercizio di nuovi panifici muniti dell'autorizzazione della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2 della legge medesima (rilasciata previo accertamento circa l'effettiva esigenza dell'apertura di un nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella località), debba essere conseguita una specifica licenza di panificazione da rilasciare da parte della medesima Camera di Commercio previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti. La medesima licenza è necessaria anche per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti.
Sulla base dell'art. 22, comma 2, del Decreto n. 112/98 la licenza si intende assentita (criterio del silenzio-assenso) qualora non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego motivato nel termine di sessanta giorni.
Inoltre, va ricordato che ai sensi della medesima norma viene soppresso il visto annuale della Camera di Commercio precedentemente richiesto per le licenze di panificazione dall'art. 7 della legge n. 1002/56.

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