06/08/2008
SICUREZZA: APPROVATO IL DECRETO "MILLE PROROGHE" Si è concluso l'iter per la conversione in legge del decreto "mille proroghe" (decreto n. 97) nel cui ambito sono contenute anche disposizioni in materia di sicurezza e ambiente. "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento - sono le parole del presidente della Confartigianato di Verona, Ferdinando Albini - accogliamo positivamente l'attenzione posta su temi che interessano gli imprenditori, in particolare gli artigiani, prevedendo alcuni importanti differimenti". Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, l'articolo 4 (commi 2 e 2-bis) differisce al 1° gennaio 2009 l'applicazione di alcune specifiche disposizioni del Dlgs 81/2008: l'obbligo di comunicare all'INAIL i dati sugli infortuni, il divieto di sottoporre i dipendenti a visite mediche preassuntive e l'obbligo di effettuare la nuova valutazione dei rischi e redigere il relativo documento. "Il differimento dell'obbligo - è il commento del presidente Albini - è stato sollecitato fortemente da Confartigianato che nelle scorse settimane aveva richiesto al Governo di concedere un lasso di tempo più ampio per permettere alle imprese di mettersi in regola con il nuovo adempimento, particolarmente gravoso per le imprese". Per quanto riguarda gli appalti, invece, sono stati abrogati i commi del decreto sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi a oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi, nonché la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nei medesimi contratti. E' prevista anche l'abrogazione del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del ministro dell'Economia n. 74/2008. In materia ambientale, è stato rivisto il decreto sulla "Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria". E' stato introdotto un comma specifico volto a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della disposizione. |