28/02/2008
LE INDICAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA E DELLA REGIONE DEL VENETO IN TEMA DI REGISTRI DEI RIFIUTI Registri dei rifiuti: quelli già vidimati possono essere ancora utilizzati, mentre i nuovi vanno vidimati alla Camera di Commercio". Torniamo ancora una volta a parlare del registro dei rifiuti. In questi giorni moltissime aziende si sono rivolte alla Camera di Commercio per fare vidimare il proprio registro, "perdendo" tempo aspettando il proprio turno per arrivare alla tanto agognata vidimazione. Ma cos'è successo? Perché improvvisamente nel giro di pochi giorni si è vista la corsa alla vidimazione presso l'ente camerale? La risposta di questa situazione si trova nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 16/01/2008, n. 4, che dispone alcune modifiche o integrazioni alla normativa ambientale in vigore. In particolare, per quanto riguarda il registro dei rifiuti, questo nuovo decreto precisa che deve essere vidimato alla Camera di Commercio territorialmente competente. Sulla base di tale indicazione di legge, alcuni soggetti hanno ritenuto di suggerire alle aziende di vidimare non solo i nuovi registri alla Camera di Commercio, ma anche di abbandonare quelli già in uso, ancorché non completati, in quanto vidimati dall'Ufficio del registro anziché appunto dal nuovo ente. L'Associazione Artigiani non condivide in alcun modo tale posizione, in quanto ritiene che la norma (riguardante l'obbligo di vidimazione), venga comunque rispettata anche in presenza della precedente vidimazione fatta. Evitiamo di entrare nei dettagli delle motivazioni, ma anche al di là degli aspetti interpretativi, riteniamo che il legislatore, non abbia in alcun modo voluto creare un problema di inutile burocrazia nei confronti delle imprese. Peraltro anche la Regione del Veneto, il 12 febbraio con una nota del segretario regionale all'ambiente, ha precisato quanto segue: "nel merito della questione, questa segreteria ritiene che i registri attualmente in uso alle aziende, purchè vidimati gli uffici amministrativi all'epoca competenti, possano continuare ad esser utilizzati filo al loro esaurimento". A questo punto si tratta di ricordare ancora una volta quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro, che deve comunque essere vidimato nella logica sopra richiamata): i produttori di rifiuti indipendentemente dal numero dei propri dipendenti (tale obbligo riguarda i rifiuti da lavorazione industriale, artigianale e quelli derivanti dall'attività di recupero e smaltimento ...); i trasportatori dei rifiuti (ma non per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi), i commercianti e gli intermediari senza detenzione degli stessi, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento . Vi sono ovviamente altre novità nella nuova normativa approvata, che riguardano in particolare il trasporto dei propri rifiuti, le terre e rocce da scavo, la denuncia annuale (MUD), il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli assimilabili agli urbani, prodotti dalle aziende, le materie prime secondarie e altro ancora, che svilupperemo in maniera puntuale nei prossimi notiziari tecnici (per aggiornamenti si può consultare InformaImpresa on line oppure l'articolo dell'InformaImpresa).
Loris Rui |