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AUTOLAVAGGIO
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane. Tale attività può rientrare nell'artigianato solo se non è completamente automatizzata e deve essere distinta dall'attività di distributore di carburanti, ci deve essere quindi l'intervento manuale del titolare/socio in più fasi del processo di lavaggio.
L'autolavaggio self-service, che comunque non può essere considerato attività che rientra nell'artigianato, è un luogo appositamente attrezzato per la pulizia ed il lavaggio in proprio delle vetture e non richiede la presenza di personale. Per l'avvio di questa attività è necessario ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque presentando apposita richiesta all'ente di riferimento (Ente gestore per la fognatura, Provincia per scarico sul suolo o in acque superficiali), e trasmettendo un progetto che descriva dettagliatamente tutti i particolari legati alla quantità di acqua impiegata ed al tipo di depurazione delle acque reflue, prima dello scarico. Lo smaltimento dei fanghi (derivanti da trattamento delle acque) deve avvenire secondo le modalità imposte dalla normativa vigente. I rifiuti prodotti devono essere registrati sul registro dei rifiuti e, se rifiuti pericolosi, devono essere dichiarati tramite MUD.
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