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ACCONCIATORE
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
l'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17.8.05 n. 174 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005 ed entrata in vigore17.9.05. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
Definizione di acconciatore (art. 2 L. 174/2005) : "l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi comprese i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico delle barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L'esercizio dell'attività di acconciatore con D.L. 7 del 31.1.07 convertito in legge 2.4.07 n. 40. è soggetto alla sola dichiarazione inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale nonchè alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore possono richiedere, in alternativa: 1) L'art. 17 della Legge Regione Veneto n. 21 del 16 agosto 2007 prevede la possibilità di richiedere, entro il 22 novembre 2007, l'abilitazione professionale di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali. 2) frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale, per il quale la Regione deve indicare i contenuti. c) sostenere l'esame tecnico-pratico previsto dall'art. 3. Chi non intende acquisire la nuova abilitazione ricorrendo ad una delle soluzioni sopraelencate, potrà comunque continuare a svolgere la sua attività (esclusivamente come barbiere) fino alla conclusione della propria vita lavorativa.
La Giunta Regionale del Veneto ha deliberato in data 8.5.07 i percorsi formativi abilitanti all'attività di acconciatore, quindi chi ha iniziato un percorso formativo (lavoro o studio) prima di tale data potrà ancora richiedere i requisiti secondo la vecchia normativa (L. 1142/70). Per chi ha iniziato successivamente dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della L. 174/05.
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