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IMPRESE DI PULIZIA
L. 82/94 e regolamento di attuazione 7.7.97 n. 274 (attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione)
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione sono così definite:
- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di disinfestazione quelle che riguaradano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singole specie;
- sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Requisiti per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane:
1)- Requisiti di onorabilità
Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione qualora nei confronti dei soggetti sottoelencati: a) - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. b) - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. c) - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso. d) - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale. c) - non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
1) Nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitore o un direttore, anche da questi ultimi. (Attenzione ai requisiti previsti per le imprese artigiane). 2) Nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
2) - Requisiti di capacità economico-finanziaria
- Iscrizione all'INPS e all'INAIL
- Assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni
- Esistenza di rapporti con il sistema bancario.
dal 2 febbraio 2007 con D.L. n. 7 del 31.01.07 art. 10 per le attività di pulizia, disinfezione non e' più necessario l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica ne' il possesso dei requisiti professionali
per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, invece, resta confermato l'obbligo di possedere i requisiti professionali.
3) - Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa
- Nomina del gestore preposto in possesso dei requisiti tecnico-professionali
4) - Requisiti tecnico-professionali
a) - Assolvimento dell'obbligo scolastico e svolgimento di un periodo come operaio qualificato di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, o essere stato familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa del settore. b) - Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. c) - Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività. d) - Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività. Possono ritenersi abilitanti alle attività i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedono un corso almeno biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche (circolare del Ministero dell'Industria n. 3428/c del 25 novembre 1997)
Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi, sono iscritte a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo alcune fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA.
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